De-certificazione sì, ma con qualche eccezione! Il Ministero dell’Interno mormorò: ‘Non passa lo straniero’

Domenico Giannetta 13 Marzo 2012
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Dal 1 Gennaio 2012, per effetto dell’art. 15 delle legge n. 183/2011 (Legge di Stabilità), è stato modificato, in alcune parti, il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari i materia di documentazione amministrativa, introducendo novità in materia di certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione.

 

A tale proposito, il Ministero dell’Interno, con la Circolare n. 512 del 24 gennaio 2012, ha chiarito che in assenza di un esplicito intervento emendativo del legislatore, si ritiene che, nei procedimenti amministrativi curati dalle Questure, debbono essere sempre utilizzate le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione qualora tale acquisizione sia desumibile dalle previsioni contenute nel testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero o nel relativo regolamento di attuazione.
 
Alcuni esempi in cui le certificazioni debbono essere rilasciate dalla pubblica amministrazione:

 

  • il certificato del casellario giudiziale ed il certificato delle iscrizioni relative ai procedimenti penali in corso (art. 16, D.P.R. n. 394/1999);
  • la certificazione attestante la conformità ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativo dell’alloggio (artt. 29, comma 3 e 30 del D. Lgs. n. 286/1998);
  • la certificazione attestante l’iscrizione nelle liste o nell’elenco anagrafico finalizzato al collocamento del lavoratore licenziato, dimesso o invalido per il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione (art. 22, comma 11 de! l D. Lgs. n. 286/1998 ed art. 37, comma 5, D.P.R. n. 394/1999);
  • la certificazione attestante l’iscrizione ovvero la frequenza ad un corso di studio per il rinnovo del permesso di soggiorno per studio (art. 39, comma 3 del D. Lgs. n. 286/1998 ed art. 46 del D.P.R. n. 394/1999).

 
Per approfondimenti:

1) Legge 12 novembre 2011, n. 183: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012) – Art. 15.

2) Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministro della Pubblica Amministrazione e della Semplificazione – Direttiva del 22 dicembre 2011, n. 14: Adempimenti urgenti per l’applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all’art. 15, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

3) Ministero dell’Interno Circolare n. 512 del 24 gennaio 2012 : Legge 12 novembre 2011, n. 183 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)” – Modificazioni apportate al D.P.R. 445/2000, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.

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