Il decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 125 del 16 maggio 2020 apre una nuova fase a partire dal 18 maggio 2020.
In sostanza, resta in vigore il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, che aveva costituito la seconda norma quadro per i DPCM che si sono succeduti da tale data, nonché per l’emanazione delle norme regionali e locali. Il decreto legge 19/2020, anche dopo la sua conversione in legge, rimarrà come linea guida per eventuali future situazioni critiche e, soprattutto per la disciplina sanzionatoria contenuta nell’articolo 4, oggetto peraltro di qualche aggiustamento nella fase di conversione che al momento vede concluso il primo passaggio alla Camera.
Il nuovo decreto, salvo gli step intermedi dei divieti di spostamento in ambito interregionale, disciplinerà la nuova fase emergenziale sino al suo termine previsto, cioè fino al 31 luglio 2020, almeno sino a diversa disposizione.
Nella tarda serata di domenica 17 maggio 2020 è stato firmato un nuovo DPCM che, insieme a oltre 100 pagine di protocolli di sicurezza anti-contagio, va ad integrare il decreto legge del giorno prima. Seguiranno poi le disposizioni regionali che potranno integrare le disposizioni regionali. A livello locale resta comunque la possibilità per il Sindaco di disporre ulteriori prescrizioni. Il DPCM rimarrà in vigore dal 18 maggio 2020, fino al 14 giugno 2020.
Questa stratificazione di provvedimenti, a cui si è aggiunto il decreto legge 33/2020, rende di difficile lettura e coordinamento il quadro normativo generale che dovrebbe disciplinare questa successiva fase emergenziale, caratterizzata dalla riapertura della maggior parte delle attività produttive, commerciali e sociali.
Alcuni passaggi del decreto ripropongono disposizioni già note, per cui non pare necessario dilungarsi su tali aspetti, rinviando alla lettura del prontuario delle più frequenti violazioni, soprattutto in relazione alle violazioni dei protocolli di sicurezza, che sarà diffuso appena possibile, vista la mole degli allegati del DPCM e degli altri protocolli già in vigore.
Gli spostamenti
- Spostamenti sul territorio nazionale
Il nuovo decreto legge intanto chiarisce che, salva la ricorrenza di situazioni di aggravamento del rischio di contagio a livello locale, tali da giustificare il ritorno alle misure emergenziali più restrittive previste dal decreto legge 19/2020, dal 18 maggio 2020 ci si può spostare senza limitazioni in ambito regionale.
Fino al 2 giugno 2020 gli spostamenti oltre il confine regionale restano consentiti per le medesime motivazioni già note, vale a dire per motivi di lavoro o di salute, ovvero per situazioni di assoluta urgenza, sempre con possibilità di rientro al proprio domicilio, residenza o abitazione.
Dal 3 giugno 2020 la circolazione sul territorio nazionale sarà quindi libera, sempre salva la ricorrenza di situazioni di aggravamento del rischio di contagio a livello locale, tali da giustificare il ritorno alle misure emergenziali più restrittive previste dal decreto legge 19/2020, con istituzione di zone rosse o arancioni.
Resta fermo, ovviamente, il divieto di spostamento dal luogo in cui è stata fissata l’esecuzione della quarantena per i soggetti positivi al virus. Viene opportunamente confermata anche la quarantena precauzionale da adottarsi nei confronti di coloro che, pur non presentando sintomi del contagio, sono stati a contatto con persone positive al Covid-19.
- Spostamenti da e per l’estero.
In maniera del tutto analoga rispetto agli spostamenti interregionali, fino al 2 giugno 2020 è vietato qualsiasi spostamento in entrata e in uscita dal territorio nazionale, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute o negli ulteriori casi individuati con specifici provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. A decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti da e per l’estero possono essere limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, anche in relazione a specifici Stati e territori, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico e nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea e degli obblighi internazionali.
- San Marino e Città del Vaticano
Sono ammessi unicamente gli spostamenti nelle Regioni confinanti con tali Stati.
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