La disposizione è, ovviamente, estranea alle competenze operative degli organi di polizia locale, ma si ricorda che l’articolo 384-bis c.p.p., questo si affidato in via esecutiva alla competenza esecutiva degli agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria, prevede la possibilità di disporre, previa autorizzazione, anche orale poi confermata per scritto, del pubblico ministero, l’accompagnamento urgente dalla casa familiare nei confronti di chi sia colto in flagranza dei delitti di cui all’articolo 282-bis, comma 6, come oggi novellato dal d.l. in osservazione con l’aggiunta dei delitti di maltrattamenti in famiglia e di atti persecutori. Se ne faccia pertanto adeguata attenzione.
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