Torniamo adesso al tema centrale di nostro interesse, cioè alla introduzione della causa di non punibilità per particolare tenuità dell’offesa.
Come detto il nuovo istituto trova collocazione nel nuovo articolo 131-bis c.p. che, testualmente, così recita:
Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto). Nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’articolo 133, primo comma, l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale.
L’offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità, ai sensi del primo comma, quando l’autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali, o ha adoperato sevizie o, ancora, ha profittato delle condizioni di minorata difesa o quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona.
Il comportamento è abituale nel caso in cui l’autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate.
Ai fini della determinazione della pena detentiva prevista nel primo comma non si tiene conto delle circostanze, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale. In quest’ultimo caso ai fini dell’applicazione del primo comma non si tiene conto del giudizio di bilanciamento delle circostanze di cui all’articolo 69.
La disposizione del primo comma si applica anche quando la legge prevede la particolare tenuità del danno o del pericolo come circostanza attenuante.
Si deve preliminarmente aver presente che l’istituto in osservazione, pur sfociando in termini processuali in una richiesta di archiviazione, ovvero in una sentenza di proscioglimento prima o dopo il dibattimento, presuppone indubitabilmente l’esistenza ed il pregresso accertamento di un reato in tutti i suoi elementi oggettivi e soggettivi, perfettamente offensivo dell’interesse tutelato, del soggetto attivo e della sicura attribuibilità materiale e psichica del fatto a quel soggetto. Si tratta, quindi, di un reato tipico perfettamente integrato dalla fattispecie concreta in osservazione, ma che, in ossequio e rispetto dei principi di proporzione e di economia processuale, viene valutato non punibile per la particolare tenuità dell’offesa arrecata all’interesse tutelato dalla norma incriminatrice. E’ conferma di tutto ciò il nuovo regime di iscrizione nel casellario giudiziale anche delle archiviazioni per tali motivazioni e la necessaria interlocuzione con indagato e persona offesa, richiesta ora dal novellato articolo 411 c.p.p. in presenza di una richiesta di archiviazione per particolare tenuità formulata prima dell’esercizio dell’azione penale.
Vediamo adesso i contenuti oggettivi dell’istituto.
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