Nei commi successivi sono distinte:
a) le pertinenze di esercizio. Esse costituiscono parte integrante della strada o ineriscono permanentemente alla sede stradale:
b) le pertinenze di servizio. Tali sono le aree di servizio, con i relativi manufatti per il rifornimento ed il ristoro degli utenti, le aree di parcheggio, le aree ed i fabbricati per la manutenzione delle strade o comunque destinati dall’ente proprietario della strada in modo permanente ed esclusivo al servizio della strada e dei suoi utenti.
Le pertinenze sub b) devono essere determinate dall’ente proprietario della strada in modo che non intralcino la circolazione o limitino la visibilità.
Si prevede poi per le pertinenze costituite da aree di servizio, da aree di parcheggio e da fabbricati destinate al ristoro che esse possano appartenere anche a soggetti diversi dall’ente proprietario ovvero essere affidate dall’ente proprietario in concessione a terzi secondo le condizioni stabilite con apposito regolamento. Tuttavia, stabilisce il comma 5-bis che per esigenze legate a ragioni di sicurezza della circolazione stradale connesse alla congruenza del progetto autostradale, le pertinenze di servizio relative alle strade di tipo A) (autostrada) devono essere previste dai progetti dell’ente proprietario ovvero, se individuato, del concessionario e approvate dal concedente (nel rispetto delle disposizioni in materia di affidamento dei servizi di distribuzione di carbolubrificanti e delle attività commerciali e ristorative nelle aree di servizio autostradali).
Di quest’ultima previsione è stata disposta l’abrogazione dall’art. 28 della bozza di decreto sulle liberalizzazioni.
(Lilla Laperuta – www.diritto.it)
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