Il Testo prevede:
- la proroga di alcuni termini correlati ai provvedimenti seguiti alla dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza e, comunque, non oltre il 31 marzo 2021, con la previsione che le relative disposizioni vengano attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente. Tali termini riguardano, tra l’altro: il potenziamento delle reti di assistenza territoriale; la disciplina delle aree sanitarie temporanee; le unità speciali di continuità assistenziale; disposizioni finalizzate a facilitare l’acquisizione di dispositivi di protezione e medicali; la permanenza in servizio del personale sanitario; la deroga delle norme in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie e in materia di cittadinanza per l’assunzione alle dipendenze della pubblica amministrazione; disposizioni straordinarie per la produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione industriale; misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività; semplificazioni in materia di organi collegiali; la dispensa temporanea dal servizio e non computabilità di alcuni periodi di assenza dal servizio; l’abilitazione all’esercizio della professione di medico-chirurgo e ulteriori misure urgenti in materia di professioni sanitarie; lo svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curriculari; la continuità della gestione delle università e delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica; la sottoscrizione e comunicazione di contratti finanziari; l’avvio di specifiche funzioni assistenziali per l’emergenza COVID-19; la sospensione del termine di pagamento dei versamenti contributivi dei lavoratori autonomi beneficiari dell’esonero contributivo di novembre e dicembre 2020, fino alla comunicazione dell’esito della istanza da parte dell’Inps;
- misure di semplificazione per il collegamento digitale delle scuole e degli ospedali;
- la proroga fino al 30 giugno 2021 della sospensione dell’esecuzione dei cosiddetti “sfratti per morosità” (provvedimenti di rilascio adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze), degli sfratti relativi a immobili pignorati abitati dal debitore esecutato e dai suoi familiari e degli sfratti aventi ad oggetto l’abitazione principale del debitore.
Il testo proroga, inoltre, alcuni termini relativi alla disciplina applicabile agli intermediari bancari e finanziari insediati nel Regno Unito che intendono continuare a operare in Italia dopo il termine del periodo di transizione stabilito nella parte IV dell’Accordo sul recesso dello stesso Regno Unito dalla Unione europea, limitatamente alla gestione residua delle posizioni contrattuali e delle coperture in essere alla stessa data, in modo da assicurarne la continuità dei servizi nei confronti dei contraenti, assicurati o aventi diritto a prestazioni assicurative, nonché l’adeguata vigilanza.
Infine, il decreto prevede il recepimento della decisione del Consiglio dell’Unione europea (UE) in materia di risorse proprie (le risorse che finanziano il bilancio europeo) per il periodo di programmazione 2021-2027, a seguito dell’accordo politico raggiunto dai Capi di Stato e di Governo dei Paesi dell’Unione nel Consiglio europeo del 17-21 luglio 2020, e ribadito al recente Consiglio europeo del 10-11 dicembre 2020. L’effettiva entrata in vigore della decisione avverrà all’esito del processo di ratifica da parte di tutti gli Stati membri, ma con effetto retroattivo al 1° gennaio 2021. Tale decisione è propedeutica all’attuazione dell’accordo sul “Recovery Fund”, poiché i fondi necessari ad assicurarne il finanziamento dovranno essere reperiti mediante ricorso al mercato finanziario da parte della Commissione europea.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento