Dal 20 maggio 2018 andrà in pensione il decreto ministeriale 408/98, che per 20 anni ha disciplinato la revisione dei veicoli.
Infatti , con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, n. 214 (in corso di pubblicazione) è stato operato il recepimento della direttiva 2014/45/UE, relativa ai controlli periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, che aveva abrogato la direttiva 2009/40/CE, la quale, a sua volta, aveva abrogato la direttiva 96/96/CEE che era stata recepita dal decreto 408/98.
Il nuovo decreto riguarda la revisione dei veicoli M1, M2, M3 (veicoli trasporto persone) – N1, N2, N3 (veicoli trasporto cose) – O1, O2, O3, O4 (rimorchi) – L1e, L2e, L33, L4e, L5e, L6e, L7e (ciclomotori e motoveicoli) – T1b, T2b, T3b, T4b, T5 (trattori a ruote con velocità massima di progetto superiore a 40 km/h). Il decreto si applica, inoltre, ai veicoli atipici (con esclusione dei veicoli di interesse storico e collezionistico, che effettuano la revisione con le cadenze ordinarie previste per categoria, ai sensi del dm 17 dicembre 2009); non si applica, invece, alle macchine agricole (con esclusione dei trattori a ruote T1b, T2b, T3b, T4b, T5) in quanto la revisione di tali veicoli è disciplinata dal dm 20 maggio 2015. Sono esclusi anche i veicoli ad uso speciale per il trasporto di attrezzature per circhi e giostre, con velocità di progetto inferiore o uguale a 40 km/h, immatricolati in Italia che circolano esclusivamente nel territorio nazionale.
La cadenza della revisione rimane pressoché invariata e sarà quindi annuale per i veicoli M2, M3, N2, N3, O3, O4, nonché per i veicoli M1 o L motoveicoli in servizio di piazza o NCC e per i veicoli atipici (ad esclusione dei veicoli di interesse storico e collezionistico).
La revisione dovrà essere effettuata entro 4 anni dalla data della prima immatricolazione e, successivamente, entro 2 anni dal precedente controllo, quando si tratta di veicoli M1, N1, O1, O2, T1b, T2b, T3b, T4b, T5 e dei veicoli di categoria L.
Anche il riferimento della scadenza rimane invariato e continua ad essere disposta la revisione entro il mese di rilascio della carta di circolazione (prima revisione) ed entro il mese del precedente controllo (revisioni successive alla prima).
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