Sulla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 28 maggio 2024, è stato pubblicato il decreto del ministero delle infrastrutture e dei trasporti 11 aprile 2024 “Modalità di collocazione e uso dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui all’art. 142 del decreto-legge 285 del 1992“.
Il decreto ridefinisce le modalità di collocazione e utilizzo delle postazioni di controllo della velocità, puntando a una maggiore omogeneità e uniformità nelle attività di monitoraggio.
Le nuove regole si applicano sia ai dispositivi di nuova installazione sia a quelli già esistenti alla data di entrata in vigore del decreto, garantendo così una copertura uniforme su tutto il territorio nazionale.
Pubblichiamo un utile schema riepilogativo sul “decreto Velox”.
Decreto Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 11/4/2024 (G. U. 28/5/2024 n. 123) Modalità di collocazione e uso dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui all’art. 142 del decreto-legge 285 del 1992.
Di cosa si occupa | Posizionamento ed utilizzo dispositivi o mezzi tecnici di controllo per il “rilevamento a distanza” delle infrazioni all’articolo 142 cds |
Che cosa è il rilevamento a distanza | Rilevamento della velocità effettuato con dispositivi o sistemi che consentono l’accertamento della violazione a distanza di spazio o di tempo rispetto al luogo e al momento del compimento della violazione, sulla base dei dati e delle immagini registrate, con contestazione differita |
ATTENZIONE! | Il decreto non si applica all’accertamento delle infrazioni nell’immediatezza della violazione con contestazione immediata. In questo caso continua ad applicarsi il Decreto Minniti e le precedenti regolamentazioni |
Postazioni mobili | Quando i dispositivi sono installati in modalità di attivazione temporanea in una postazione, variabile o predeterminata, dell’infrastruttura stradale; i dispositivi installati in tali postazioni possono essere tenuti in mano dagli operatori di polizia stradale o alloggiati all’interno di veicoli in sosta fuori dalla carreggiata, ovvero collocati su cavalletti o in strutture rimovibili o non poste fuori dalla carreggiata; per tali dispositivi è necessario il presidio, anche solo a distanza dal dispositivo, da parte degli organi di polizia stradale in fase di accertamento dell’infrazione |
Postazione fissa | Quando i dispositivi sono installati in modalità di attivazione permanente in una postazione determinata, collocata in un preciso punto dell’infrastruttura stradale; per tali dispositivi è possibile il funzionamento automatico senza la necessità del presidio degli organi di polizia in fase di accertamento dell’infrazione; rientrano tra le postazioni fisse quelle attrezzate in modo stabile per l’installazione anche solo temporanea dei dispositivi |
Postazioni presidiate | Quando è presente l’agente di polizia stradale |
Postazioni non presidiate | Quando lavorano in automatico senza la presenza dell’agente di polizia stradale |
Postazioni di nuova installazione | Si applica il decreto con decorrenza immediata |
Postazioni già installate | 1 anno di tempo per adeguamento al decreto |
Coordinamento | Evitare duplicazioni con spiegazione, caso per caso, della distanza minima tra postazioni |
Orari/giorni attivazione | Il decreto consente l’attivazione del dispositivo anche per sole fasce orarie o particolari date in relazione alle esigenze di sicurezza stradale, traffico, ecc |
Contestazione differita | In via ordinaria necessità/obbligo di utilizzo postazioni fisse. Solo dove non sia possibile per motivi connessi all’infrastruttura stradale o per altre ragioni obiettive, è consentita la postazione mobile. |
Dove collocare le postazioni fisse o mobili | AUTOSTRADE ED EXTRAURBANE PRINCIPALI consentito ALTRE STRADE EXTRAURBANE ED URBANE Serve decreto Prefetto per individuare dove. Il decreto precisa “nel rispetto art. 11/3 CdS”, il quale recita “Ai servizi di polizia stradale provvede il Ministero dell’interno, salve le attribuzioni dei comuni per quanto concerne i centri abitati. Al Ministero dell’interno compete, altresì, il coordinamento dei servizi di polizia stradale da chiunque espletati” |
Velox/pattuglia in movimento | – Utilizzo consentito solo ove non sia possibile collocare postazioni fisse o mobili; – Ove collocare lo stabilisce il Prefetto; – Obbligo luce lampeggiante blu e scritta “rilevamento dinamico velocità”; – Se con contestazione immediata, come già detto, non si applica il decreto; – Cassazione stabilito necessità luce lampeggiante blu e scritta. |
Autostrada | Competenza esclusiva Polizia Stradale e Funzionari Ministero Interno |
Postazioni senza contestazione immediata – Prefetto (con o senza pattuglia) Regola generica Non vale per contestazione immediata | Anche solo una delle seguenti condizioni da dimostrare/motivare con istruttoria/monitoraggio: – numero elevato di incidenti stradali nel quinquennio precedente; – esistenza di condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico che rendono impossibile o anche solo difficoltoso procedere alla contestazione immediata, senza mettere in pericolo la sicurezza degli operatori e degli utenti della strada; – velocità medie dei veicoli mediamente superiori rispetto ai limiti di velocità consentiti e indicati in modo adeguato con la segnaletica stradale (istruttoria/monitoraggio); |
Postazioni mobili fuori centro abitato Prefetto Non vale per contestazione immediata | – vietate se limite inferiore di oltre 20 km/h rispetto a quello previsto per la tipologia di strada (90 – 110 – 130); – deroghe possibili in presenza criticità di tracciato plano-altimetrico o di dimensioni della piattaforma stradale (in questo caso il tratto deve avere una estensione minima in ragione della tipologia di strada); – previsto minimo un km tra segnale limite velocità e postazione; – fissata distanza minima tra due postazioni (tipologia strada). |
Postazioni mobili centro abitato Prefetto Non vale per contestazione immediata | – strade urbane di scorrimento, urbane di quartiere o locali urbane, possibile solo se limite NON inferiore a 50 km/h; – strade urbane ciclabili, non inferiore a 30 km/h; – itinerari ciclopedonali urbani, non inferiore a 30 km/h indicato da apposita segnaletica con una estesa minima di 250 metri; – deroghe possibili per le strade urbane di scorrimento in presenza criticità di tracciato plano-altimetrico o di dimensioni della piattaforma stradale ovvero condizioni di significativa incidentalità stradale – ma a condizione limite inferiore 50 km/h per almeno 400 metri; – distanza minima tra postazione e segnale di limite di velocità da valutare in relazione alle – caratteristiche della strada, e comunque non inferiore a m. 200 per le strade urbane di scorrimento e a m.75 per tutte le altre strade. Distanza minima tra due postazioni: – 1 km strade urbane di scorrimento; – 500 metri strade urbane di quartiere o locali urbane; – Non prevista itinerari ciclopedonali urbani. |
Postazioni fisse fuori centro abitato Prefetto | – autostrade, extraurbane principali, extraurbane secondarie, extraurbane locali possibile solo se limite NON inferiore di 20 km/h rispetto a quello ordinario (110 km/h autostrade, 90 km/h extraurbane principali, 70 km/h altre strade extraurbane, 30 km/h itinerari ciclopedonali su strade extraurbane); – deroghe possibili per autostrade, extraurbane principali, extraurbane secondarie, extraurbane locali in presenza criticità di tracciato plano-altimetrico o di dimensioni della piattaforma stradale ovvero condizioni di significativa incidentalità stradale; – distanza minima tra postazione e segnale di limite di velocità 1 km; – distanza minima tra due postazioni fisse non prevista. |
Postazioni fisse centro abitato Prefetto | – urbane di scorrimento, urbane di quartiere o locali urbane possibile solo con limite NON inferiore a 50 km/h; – urbane ciclabili NON inferiore a 30 km/h; – itinerari ciclopedonali urbani NON inferiore a 30 km/h indicato da apposita segnaletica con una estesa minima di 250 metri. – Deroghe per le strade urbane di scorrimento in presenza criticità di tracciato plano-altimetrico o di dimensioni della piattaforma stradale ovvero condizioni di significativa incidentalità stradale (ma con estesa minima metri 400); – Divieti qualora per motivi contingenti limite abbassato di oltre 20 km/h rispetto limite “abituale” previsto per quella tipologia di strada. – Distanza minima tra postazione e segnale di limite di velocità: deve essere valutata in relazione alle caratteristiche della strada, e comunque non inferiore a m.200 per le strade urbane di scorrimento e a m.75 per tutte le altre strade. – distanza minima tra postazione e segnale di limite di velocità da valutare in relazione alle caratteristiche della strada, e comunque non inferiore a metri 200 per le strade urbane di scorrimento e a metri 75 per tutte le altre strade; – distanza minima tra due postazioni almeno a 500 metri in ambito urbano e nelle zone di confine con l’ambito extraurbano. |
Gestione apparecchiature, privacy, foto, ecc | Di fatto nulla o poco variato rispetto a Decreto Minniti |
Spese procedimento | “Le spese di accertamento, gravanti sul trasgressore o sull’obbligato in solido per la violazione, ai sensi dell’articolo 201, comma 4, del Nuovo codice della strada, devono avere un costo documentabile ed analitico. Tra esse possono essere ricomprese solo le spese sostenute per l’individuazione del trasgressore ovvero quelle di notifica del verbale di contestazione al medesimo. Non possono rientrarvi quelle sostenute per l’impiego delle apparecchiature utilizzate per l’accertamento della violazione nonché i costi connessi alla gestione amministrativa del procedimento sanzionatorio successivi alla notificazione dei verbali di contestazione, quali, a titolo esemplificativo, l’assistenza legale o il recupero del credito.” |
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Oggi gran parte delle violazioni in materia di circolazione stradale viene accertata con strumenti elettronici che, di fatto, si sostituiscono all’operatore su strada. Sul piano normativo il legislatore è intervenuto costantemente sul tema, ma in modo spesso non coerente.Da un lato ha ampliato i casi in cui la contestazione immediata non è necessaria, attraverso l’impiego di strumenti debitamente approvati; dall’altro ha introdotto una serie di adempimenti e limitazioni, in particolare per l’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità che hanno reso estremamente difficoltosa l’attività degli organi di polizia e delle amministrazioni locali.Dopo la sentenza della Corte Costituzionale sulle verifiche della taratura alla quale ha fatto seguito il DM n. 282/2017 e la Direttiva Minniti, siano giunti alla questione della omologazione dei dispositivi di controllo della velocità (ordinanza Cassazione n 10505/2024) ed al nuovo Decreto MIT 11/04/2024 (GU. n.123 del 28/05/2024) emanato in attuazione dell’articolo 25 della L. n.120/2010.Il quadro che ne deriva è caratterizzato da incertezza operativa e incomprensioni procedurali, interpretazioni dottrinali e giurisprudenziali talvolta difformi tra loro e che, anche per questo, sono la causa dell’insorgere di un contenzioso sempre più intenso e complesso.Questa guida offre un’attenta analisi dell’evoluzione normativa e dei principi generali che regolano l’accertamento e la contestazione delle violazioni mediante i dispositivi tecnologici a disposizione delle polizie locali, per poi passare all’esame dei singoli casi, alla luce della più affermata giurisprudenza e della prassi ministeriale, mettendo in luce ogni criticità e proponendo le soluzioni più adeguate ai singoli casi.Massimo AncillottiGià comandante di PL laureato in giurisprudenza e avvocato. Autore e coautore di libri e pubblicazioni su CdS, polizia giudiziaria e altre materie di competenza della polizia locale.Giuseppe CarmagniniResponsabile dell’ufficio Contenzioso e supporto giuridico per la PL del Comune di Prato. Autore di libri, monografie, approfondimenti sul CdS, è docente accreditato presso molte scuole regionali.
Massimo Ancillotti, Giuseppe Carmagnini | Maggioli Editore 2024
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