Dando seguito alla delega contenuta nella legge 28 aprile 2014, n. 64, sono stati approvati e pubblicati due decreti legislativi riguardanti l’abrogazione di taluni reati e l’introduzione di illeciti puniti con sanzioni pecuniarie civili (decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7) e la depenalizzazione di altre fattispecie costituenti reato (decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8), salvo specifiche eccezioni previste nella delega. Entrambi i provvedimenti entrano in vigore il 6 febbraio 2016. Rispetto alla delega per la depenalizzazione dei reati il Governo ha operato alcune deroghe ed eccezioni (l’esempio di maggiore impatto è quello della mancata depenalizzazione per i reati del testo unico degli stranieri – d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286) delle quali non è utile approfondire le motivazioni, per cui è sufficiente attenersi al testo dei due decreti.
È del tutto evidente l’importanza dei due decreti delegati che, al pari di precedenti interventi di più ampia depenalizzazione, incidono in maniera rilevante nell’attività quotidiana degli organi di polizia. È qui necessario fornire le prime interpretazione, auspicando un intervento chiarificatore del Ministero soprattutto in relazione all’articolo 116 del codice della strada, che presenta gli aspetti più problematici per quanto riguarda il regime sanzionatorio applicabile, sia per gli accertamenti successivi al 6 febbraio 2016, sia per la regolazione dei procedimenti penali instaurati prima di tale data.
1. Depenalizzazione (decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8)
1.1. Criteri generali
La riconduzione degli illeciti penali a illeciti amministrativi riguarda, in primo luogo, i reati puniti con la sola multa o con la sola ammenda, salvo le eccezioni indicate nell’allegato al decreto, che, in massima parte raccolgono le indicazioni della delega.
Restano autonome fattispecie di reato gli illeciti depenalizzati quando trova applicazione la pena detentiva (sola, alternativa o congiunta a quella pecuniaria) nell’ipotesi aggravata, per cui, in sostanza, l’illecito base è depenalizzato, mentre quello aggravato rimane in ambito penale come autonoma fattispecie di reato. È appena il caso di evidenziare che tale ipotesi si verifica per la guida senza la prescritta patente (art. 116, comma 15) e per le fattispecie riconducibili a tale ipotesi (art. 124, comma 4; art. 135, comma 7, secondo periodo; art. 135, comma 11; art. 136-ter, comma 3, secondo periodo). Pertanto, la violazione delle citate disposizioni del codice della strada, dal 6 febbraio 2016, sarà punita con sanzioni amministrative (sanzione da 5.000 a 30.000 euro), mentre in caso di recidiva (recte, reiterazione – vedi paragrafo 3) nel biennio il fatto costituirà autonoma fattispecie di reato.
Il criterio per la determinazione delle sanzioni amministrative è tabellare, per cui si riassume nello schema che segue.
Sanzione pecuniaria penale (multa o ammenda) nel massimo |
Minimo edittale della sanzione amministrativa |
Massimo edittale della sanzione amministrativa |
entro Euro 5.000 |
Euro 5.000 |
Euro 10.000 |
oltre Euro 5.000 ed entro Euro 20.000 |
Euro 5.000 |
Euro 30.000 |
oltre Euro 20.000 |
Euro 10.000 |
Euro 50.000 |
Se è prevista una pena pecuniaria proporzionale, anche senza che siano individuati i limiti edittali, la sanzione amministrativa è pare a quella penale che si sarebbe dovuto comminare, ma non può essere inferiore a 5.000 euro e superiore a 50.000 euro.
1.2 Depenalizzazione di taluni reati del codice penale.
Quanto alla depenalizzazione dei reati del codice penale, questa è esclusa salvo talune specifiche e limitate fattispecie indicate nell’articolo 2 del decreto.
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Vedi la TABELLA degli articoli del codice penale ABROGATI
Vedi il testo della circolare della Procura di Trento
La “depenalizzazione” realizzata in attuazione della legge delega n. 67 del 2014 (decreti legislativi nn. 7 e 8 del 15 gennaio 2016). Indicazioni operative.
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