La depenalizzazione si applica anche ai predetti reati che, nelle ipotesi aggravate, sono puniti con la pena detentiva, sola, alternativa o congiunta a quella pecuniaria. In tal caso, le ipotesi aggravate sono da ritenersi fattispecie autonome di reato.
La sanzione amministrativa pecuniaria è così determinata:
- da euro 5.000 a euro 10.000 per i reati puniti con la multa o l’ammenda non superiore nel massimo a euro 5.000;
- da euro 5,000 a euro 30,000 per i reati puniti con la multa o l’ammenda non superiore nel massimo a euro 20.000
- da euro 10.000 a euro 50,000 per i reati puniti con la multa o l’ammenda superiore nel massimo a euro 20.000.
Se per le violazioni previste è prevista una pena pecuniaria proporzionale, anche senza la determinazione dei limiti minimi o massimi, la somma dovuta è pari all’ammontare della multa o dell’ammenda, ma non può, in ogni caso, essere inferiore a euro 5.000 né superiore a euro 50.000.
Per le violazioni depenalizzate di cui sopra, sono competenti a ricevere il rapporto e ad applicare le sanzioni amministrative le autorità amministrative competenti ad irrogare le altre sanzioni amministrative già previste dalle leggi che contemplano le violazioni stesse. Nel caso di mancata previsione, è competente l’autorità individuata a norma dell’art. 17, co. 1, Legge 689/1981.
Vedi la TABELLA degli articoli del codice penale ABROGATI
Vedi il testo della circolare della Procura di Trento
La “depenalizzazione” realizzata in attuazione della legge delega n. 67 del 2014 (decreti legislativi nn. 7 e 8 del 15 gennaio 2016). Indicazioni operative.
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