Deve ritenersi esclusa l’applicabilità della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, che discenda per legge da illeciti posti in essere con violazione delle norme sulla circolazione stradale, a chi li abbia commessi conducendo veicoli per la cui guida non sia richiesta alcuna abilitazione (ma si segnala che tra l’9 agosto 2009 e il 29 luglio 2010 era vigente il comma 2 dell’articolo 219-bis che espressamente estendeva l’applicazione delle sanzioni accessorie sulle abilitazioni di guida anche ai conducenti dei veicoli non a motore) o, se richiesta, non sia stata mai conseguita; nè, tanto meno, può essergli precluso, per un periodo corrispondente alla durata della sospensione, il diritto ad ottenerla nel caso in cui non ne sia ancora in possesso (ma si segnala che per espressa previsione dell’articolo 186-bis, comma 7, tale divieto è stato introdotto per i minori di anni 18, a partire dal 30 luglio 2010).
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