Operato negativo certificato dal Nucleo di Valutazione, la minaccia non realizzata di revocare la posizione organizzativa, le modifiche degli obiettivi stabiliti nel PEG, i procedimenti disciplinari attivati dall’ente, nonché le patologie certificate per stress lavorativo, non sono stati considerati sufficienti dai giudici del lavoro nei tre gradi di giudizio, per soddisfare la richiesta avanzata dal Comandante della Polizia locale per il risarcimento del danno da
mobbing. La Cassazione (sentenza n.14879/2020), infatti, nel rigettare il ricorso del Comandante, ha precisato come la responsabilità ai sensi dell’art. 2087 c.c., non è oggettiva, bensì fondata sulla violazione di obblighi di comportamento, a protezione della salute del lavoratore, imposti da fonti legali o suggeriti dalla tecnica, purché concretamente individuati, sicché essa non può sussistere ove non risultino comportamenti concretamente in contrasto con i doveri datoriali.
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