In ogni caso, ovunque si trovi e qualunque siano le sue dimensioni, l’ente gestore della strada può constatare la pericolosità e vietare la realizzazione o il mantenimento del mezzo pubblicitario con una valutazione basata su un potere di natura tecnico-discrezionale, sindacabile dunque solo per manifesta illogicità o per difetto di motivazione.
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