Direttiva in materia di informazioni alla persona offesa. Legge 23/6/2017, n. 103

Procura della Repubblica di Siracusa, 24/7/2017, prot. n. 444

6 Dicembre 2017
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L’art. 1 comma 26 della legge n. 103 del 2017, pubblicata nella G.U.R.I. n. 154 del 4.7.2017, in vigore dal 3 agosto p.v., aggiungendo il comma 3 ter all’art. 335 c.p.p.,stabilisce che “senza pregiudizio del segreto investigativo, decorsi sei mesi dalla data di presentazione della denuncia ovvero della querela, la persona offesa dal reato può chiedere di essere informata dall’autorità che ha in carico il procedimento circa lo stato del medesimo“. Il comma 27 sostituisce la lettera b) al comma 1 dell’art. 90 bis c.p.p., prevedendo che “alla facoltà di ricevere comunicazione del procedimento e delle iscrizioni di cui all’art. 335 comma 1, 2 e 3 ter”.

Si tratta di una modifica ritenuta nei primi commenti “di coordinamento”, perché tale normativa abbia un significato, l’informativa richiesta e ottenuta dalla persona offesa deve avere un contenuto ulteriore e diverso rispetto alla certificazione che già la persona offesa può avere ai sensi del comma 3 dell’art. 335 c.p.p. Infatti, la certificazione per cosi dire “ordinaria” ha ad oggetto l’indicazione sulla pendenza del procedimento, sulla qualificazione giuridica del fatto rubricato e sulle generalità dell’indagato. Mentre ora la persona offesa può richiedere di sapere anche “lo stato del procedimento“, quindi la certificazione attesterà se siano in corso o meno le indagini o se il p.m. si sia determinato adottando le conclusioni, con le eventuali determinazioni interlocutorie, cioè richiesta di proroga dei termini delle indagini e richiesta di incidente probatorio. L’unico limite alla informativa opponibile è il segreto investigativo nel caso ad es. che si stiano svolgendo specifiche attività coperte dal segreto, come ad es. richieste cautelari, intercettazioni, attività a sorpresa.

Quindi la certificazione nuova potrebbe avere la seguente dicitura: “Si comunica il seguente stato del procedimento: sono in corso indagini, e stata presentata richiesta di archiviazione, è stato emanato decreto di conclusioni indagini, è stata esercitata l’azione penale, oppure è in corso  la fissazione dell’udienza”, sempre nei limiti consentiti dal segreto investigativo.

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