Si tratta di una modifica ritenuta nei primi commenti “di coordinamento”, perché tale normativa abbia un significato, l’informativa richiesta e ottenuta dalla persona offesa deve avere un contenuto ulteriore e diverso rispetto alla certificazione che già la persona offesa può avere ai sensi del comma 3 dell’art. 335 c.p.p. Infatti, la certificazione per cosi dire “ordinaria” ha ad oggetto l’indicazione sulla pendenza del procedimento, sulla qualificazione giuridica del fatto rubricato e sulle generalità dell’indagato. Mentre ora la persona offesa può richiedere di sapere anche “lo stato del procedimento“, quindi la certificazione attesterà se siano in corso o meno le indagini o se il p.m. si sia determinato adottando le conclusioni, con le eventuali determinazioni interlocutorie, cioè richiesta di proroga dei termini delle indagini e richiesta di incidente probatorio. L’unico limite alla informativa opponibile è il segreto investigativo nel caso ad es. che si stiano svolgendo specifiche attività coperte dal segreto, come ad es. richieste cautelari, intercettazioni, attività a sorpresa.
Quindi la certificazione nuova potrebbe avere la seguente dicitura: “Si comunica il seguente stato del procedimento: sono in corso indagini, e stata presentata richiesta di archiviazione, è stato emanato decreto di conclusioni indagini, è stata esercitata l’azione penale, oppure è in corso la fissazione dell’udienza”, sempre nei limiti consentiti dal segreto investigativo.
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