Diritto a conoscere l’autore dell’esposto e della denuncia

Il privato soggetto a verifica, per esercitare il proprio diritto di difesa, ha sempre diritto a conoscere il nominativo dell’autore dell’esposto e l’amministrazione non può opporre obiezioni legate alla tutela della privacy

21 Luglio 2016
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Per il TAR Lombardia, sezione distaccata di Brescia, quando vengono effettuati controlli di polizia (sia amministrativi che penali) sulla base denunce o esposti, il privato soggetto alla verifica ha sempre il diritto di ottenere una copia dell’esposto.

La Pubblica Amministrazione infatti:

– se l’accertamento non è stato ancora iniziato o concluso: deve consentire accesso agli atti e può oscurare il nome del denunciante, allo scopo di non pregiudicare l’effettività dell’attività istruttoria;

– quando l’accertamento è già stato eseguito: deve consentire un accesso completo agli atti dell’esposto, per consentire al privato l’esercizio del diritto di difesa anche in sede penale

Leggi la sentenza del TAR LOMBARDIA, Sezione di Brescia

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