La Pubblica Amministrazione infatti:
– se l’accertamento non è stato ancora iniziato o concluso: deve consentire accesso agli atti e può oscurare il nome del denunciante, allo scopo di non pregiudicare l’effettività dell’attività istruttoria;
– quando l’accertamento è già stato eseguito: deve consentire un accesso completo agli atti dell’esposto, per consentire al privato l’esercizio del diritto di difesa anche in sede penale
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