Nullità del verbale di contestazione: i vizi formali non sempre sono rilevanti
Corte di Cassazione, sentenza n. 6647/17: i vizi formali del verbale possono determinarne l’annullamento solo ove in concreto sia leso il diritto di difesa del destinatario della contestazione.
Nell’ambito di un ricorso ad una multa per aver sostato all’interno di uno stallo blu a pagamento, senza esporre la scheda di parcheggio, l’automobilista sanzionato lamenta la mancata indicazione, nel verbale di accertamento, del provvedimento dal quale derivava il potere di accertamento e contestazione in capo agli ausiliari del traffico che avevano proceduto a rilevare l’infrazione.
In un caso del genere deve essere esclusa la nullità del verbale di contestazione. Come più volte affermato da questa Corte, i vizi formali del provvedimento sanzionatorio non possono considerarsi rilevanti di per sé stessi, ma solo nei casi in cui impediscano la difesa inerente alla contestazione. La funzione del verbale notificato è infatti quella di portare il contravventore a conoscenza degli estremi della violazione. La validità della contestazione è quindi condizionata unicamente alla sua idoneità a garantire l’esercizio del diritto di difesa.
Solo la accertata inidoneità a tal fine può essere causa di nullità del verbale e della successiva ordinanza-ingiunzione.
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