Disciplina della propaganda elettorale

Repressione degli abusi. Posizionamento di gazebo e tavolini su area pubblica in occasione di iniziative di informazione politica (si pubblica per gentile concessione della Polizia Locale di Roma)

23 Febbraio 2018
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Premessa
Con decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2017 n. 209 pubblicato sulla G.U. del 29 dicembre 2017 n. 302 e con decreti del Presidente della Regione Lazio del 05 gennaio 2012 n. T00001 e T00002, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 9 gennaio 2018 n. 3, sono state indette, per domenica 4 marzo prossimo venturo, le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica nonché del Presidente e del Consiglio della Regione Lazio.

§. 1 Normativa di riferimento
• Legge 4 aprile 1956, n. 212 – “Norme per la disciplina della propaganda elettorale.”
• Legge 24 aprile 1975, n. 130 – “Modifiche alla disciplina della propaganda elettorale ed alle norme per la presentazione delle candidature e delle liste dei candidati nonché dei contrassegni nelle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali.”
• Legge 10 dicembre 1993, n. 515 – “Disciplina delle campagne elettorali per l’elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.”

§. 2 Procedura operativa
Il termine d’inizio per l’applicazione della disciplina sulla propaganda elettorale è stabilito dall’articolo 6 della legge n. 212/1956, al trentesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni, cioè alle ore 00,01 del 02/02/2018.
Di seguito si elencano i divieti e le prescrizioni che entrano in vigore alla data sopraindicata, rinviando al prontuario allegato per la individuazione del trattamento sanzionatorio.

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