Con la circolare prot. 13647 del 2 maggio 2011 è stato precisato che il candidato privatista, qualora non sia proprietario del ciclomotore ovvero del quadriciclo leggero, per sostenere la prova pratica di guida, deve esibire una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il proprietario del veicolo autorizza il candidato all’uso dello stesso per l’effettuazione della prova d’esame.
Talune Direzioni Generali territoriali hanno evidenziato che la maggior parte delle autoscuole non è proprietaria di ciclomotori né di quadricicli leggeri e, di conseguenza, hanno chiesto se i candidati presentati dalle stesse possono sostenere la prova di guida per il conseguimento del CIGC con veicolo di proprietà del candidato o di un terzo che ne autorizzi l’uso…
Leggi la circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 15/7/2011 prot. 21509
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