Tralasciando la questione storica dei rinvii dell’entrata in vigore della disposizione in commento, si conferma che l’inosservanza dell’obbligo di utilizzare il dispositivo antiabbandono per i bambini è sanzionabile da oggi 6 marzo 2020.
L’obbligo riguarda:
– il trasporto di bambini di età inferiore a 4 anni, quando sono trattenuti dagli appositi sistemi di ritenuta
– quando il trasporto avviene su veicoli M1, N1, N2, N3 (1) , immatricolati in Italia, ovvero anche immatricolati all’estero se il conducente è residente in Italia. (2)
Quindi, la violazione non ricorre quando il bambino ha un’età pari o superiore a 4 anni (3), oppure se il veicolo è immatricolato all’estero e condotto da un conducente non residente in Italia, ovvero anche quando il bambino non è trattenuto dagli appositi sistemi di ritenuta (4).
Inoltre, l’obbligo di dispositivo non trova applicazione per i quadricicli leggeri e per i veicoli M2 e M3, anche se muniti di dispositivi di ritenuta per bambini.
Tipologie di dispositivi di allarme volto a prevenire l’abbandono del bambino (c.d. antiabbandono).
Il dispositivo antiabbandono può essere:
a) integrato all’origine nel sistema di ritenuta per bambini;
b) una dotazione di base o un accessorio del veicolo, compresi nel fascicolo di omologazione del veicolo stesso;
c) indipendente sia dal sistema di ritenuta per bambini sia dal veicolo.
– I dispositivi antiabbandono aventi le caratteristiche di cui alle lettere a) e b), devono essere conformi alle prescrizioni riguardanti le sole caratteristiche funzionali essenziali (vedi infra)
– I dispositivi antiabbandono aventi le caratteristiche di cui alla lettera c), devono essere conformi alle prescrizioni riguardanti sia le caratteristiche funzionali sia quelle tecnico costruttive essenziali (vedi infra)
Caratteristiche funzionali essenziali
a) Il dispositivo antiabbandono deve segnalare l’abbandono di un bambino di età inferiore a 4 anni, sul veicolo sul quale è trasportato, da parte del conducente del veicolo stesso mediante l’attivazione di uno dei segnali di cui alla lettera d);
b) il dispositivo deve essere in grado di attivarsi automaticamente ad ogni utilizzo, senza ulteriori azioni da parte del conducente;
c) il dispositivo deve dare un segnale di conferma al conducente nel momento dell’avvenuta attivazione;
d) nel caso in cui il dispositivo rilevi la necessità di dare un segnale di allarme, quest’ultimo deve essere in grado di attirare l’attenzione del conducente tempestivamente attraverso appositi segnali visivi e acustici o visivi e aptici (es. vibrazione), percepibili all’interno o all’esterno del veicolo;
e) il dispositivo antiabbandono deve essere in grado di attivare il sistema di comunicazione indicato alla lettera g);
f) se alimentato da batteria, il dispositivo deve essere in grado di segnalare al conducente livelli bassi di carica rimanente;
g) i dispositivi antiabbandono possono essere dotati di un sistema di comunicazione automatico per l’invio, per mezzo delle reti di comunicazione mobile senza fili, di messaggi o chiamate.
Caratteristiche tecnico-costruttive essenziali
a) Il dispositivo deve essere basato su sistemi elettronici con logiche di utilizzo o che utilizzano appositi sensori;
b) nell’interazione con il veicolo o con apposito sistema di ritenuta, il dispositivo non deve in alcun modo alterarne le caratteristiche di omologazione.
Queste sono le caratteristiche delle tre diverse tipologie di dispositivi previsti dal decreto 2 ottobre 2019, n. 122, ma non esiste una specifica omologazione o approvazione ministeriale o internazionale, né, di conseguenza, una marcatura nazionale o internazionale univoca.
Il costruttore è tenuto a compilare la dichiarazione di conformità prevista dal citato decreto, ma non esiste uno specifico obbligo per i conducenti di averne copia per l’esibizione agli organi di polizia, né, come detto, di marcatura specifica dei dispositivi, per cui, in assenza di documentazione, i controlli non potranno che basarsi su verifiche visive ed empiriche, eventualmente da riscontrarsi d’ufficio.
Sanzioni
Le sanzioni si applicano in caso di omesso utilizzo del dispositivo antiabbandono, ovvero di utilizzo di un dispositivo non avente tutte le caratteristiche previste dal decreto, oppure, si ritiene, anche in caso di uso di un dispositivo conforme, ma non attivato secondo le specifiche modalità previste dal decreto; le violazioni comportano le medesime sanzioni previste per l’omesso utilizzo dei dispositivi di ritenuta.
Si ripete che, stante la formulazione del comma 1-bis dell’articolo 172, quando per qualsiasi motivo non sono utilizzati i sistemi di ritenuta per bambini si applica la sola sanzione per tale violazione (salvo vi sia una specifica esenzione), che non concorre con quella dell’omesso utilizzo del dispositivo antiabbandono.
In ogni caso, della violazione risponde il conducente, o in sua vece, se presente, la persona tenuta alla sorveglianza del minore (che però non subirà effetti sulla patente, in quanto soggetto diverso dal conducente e sarà anche ammesso sempre al pagamento con la riduzione del 30%).
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(1) Fermo restando il fatto che sugli autocarri (N1, N2 e N3) di norma i bambini non possono essere trasportati, per cui ove ricorra il caso la violazione dell’articolo 172 (relativa ai sistemi di ritenuta e al dispositivo antiabbandono) potrà concorrere con la violazione dell’articolo 82 (distrazione dalla destinazione del veicolo risultante dalla carta di circolazione).
(2) Ricordando che se il conducente del veicolo immatricolato all’estero è residente in Italia da oltre 60 giorni possono concorrere le violazioni dell’articolo 93 e dell’articolo 132 se il veicolo circola in Italia da oltre un anno, oltre alle potenziali violazioni del TULLDD se il veicolo è immatricolato al di fuori del territorio doganale dell’Unione Europea.
(3) Ovviamente il bambino non sarà munito di documenti d’identità o di riconoscimento, per cui per l’identificazione si dovrà fare riferimento alle dichiarazioni del conducente, ovvero di altre persone responsabili per il minorenne eventualmente presenti sul veicolo. Potrà essere necessario, ove possibile, effettuare un riscontro tramite l’anagrafe ovvero la banca dati tributaria.
(4) E ciò vale sia quando ciò avviene perché non vi è l’obbligo di trattenere il bambino con un sistema di ritenuta (ad esempio sui veicoli che non sono muniti sin dall’origine dei punti di attacco per le cinture, ovvero sulle autovetture per il trasporto pubblico di persone non munite dei dispositivi idonei, oppure in presenza di specifiche esenzioni), sia quando il bambino è trasportato senza essere assicurato a un idoneo dispositivo di ritenuta, per sussistendo tale obbligo; in questo caso, stante la formulazione della norma, si applicherà solo la sanzione per tale violazione e non anche, in concorso, quella relativa al mancato uso del dispositivo antiabbandono.
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Decreto Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2/10/2019 n. 122 (G.U. 23/10/2019 n. 249)
Regolamento di attuazione dell’articolo 172 del Nuovo codice della strada in materia di dispositivi antiabbandono di bambini di eta’ inferiore a quattro anni
Decreto legislativo 30/4/1992 n. 285 (S.O. 18/5/1992 n. 114)
Nuovo codice della strada
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