“La rilevanza penale della condotta produttiva di rumori, censurati come fonte di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, richiede infatti l’incidenza sulla tranquillità pubblica, in quanto l’interesse tutelato dal legislatore è la pubblica quiete, sicché i rumori devono avere una tale diffusività che l’evento di disturbo sia potenzialmente idoneo ad essere risentito da un numero indeterminato di persone”.
A nulla poi rileva che se ne lamenti effettivamente soltanto una. È sufficiente che il rumore sia idoneo a disturbare una pluralità di persone.
Al contrario, se la persona disturbata è solamente una o il rumore viene udito da una unica persona è esclusa la ricorrenza della contravvenzione di cui all’art. 659, comma 2, Codice Penale.
Il Tribunale ha infatti, nel assolvere l’imputato, fatto correttamente riferimento “all’omessa specificazione da parte del pubblico ufficiale denunziante se la segnalazione di rumori molesti fosse venuta da uno solo o da più abitanti della zona”
Consulta la Sentenza n. 18416 del 12.4.2017, Corte di Cassazione
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