La Corte di Cassazione riconosce, con la Sentenza n. 10024 del 1.3.2017, che questo comportamento può essere punito ai sensi dell’articolo 659 del Codice Penale (Disturbo della quiete pubblica).
L’imputato ha infatti richiesto al tribunale di essere ammesso all’ablazione, anche sulla base della propria incensuratezza, con la clausola di ottenere la restituzione dell’impianto stereo sequestrato. Al contrario venivano disposte confisca e distruzione dell’oggetto.
La Corte di Cassazione, stando a quanto detto, concorda sul fatto che la confisca non poteva essere disposta, non essendoci sentenza di condanna e non ricadendo in una delle ipotesi di confisca obbligatoria (anche in assenza di reato) previste dalla legge.
I giudici di Cassazione ricordano che:
“è sempre ordinata la confisca, a tenore del secondo comma e per quanto interessa, 1) delle cose che costituiscono il prezzo del reato; 1-bis) dei beni e degli strumenti informatici o telematici che risultino essere stati in tutto o in parte utilizzati per la commissione dei reati di cui agli articoli 615-ter, 615- quater, 615-quinquies, 617-bis, 617-ter, 617-quater, art. 617-quinquies, 617- sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies, 640-ter e 640-quinquies cod. pen.; 2) delle cose, la fabbricazione, l’uso, il porto, la detenzione e l’alienazione delle quali costituisce reato, anche se non è stata pronunciata condanna”
La confisca è anche obbligatoria, a fine preventivo, per tutti i delitti e le contravvenzioni concernenti le armi, anche in caso di estinzione del reato per oblazione, a meno che l’arma non appartenga a una persona totalmente estranea al reato. Rientrano nel novero delle ablazioni obbligatorie anche quelle riguardanti strumenti informatici o telematici.
Non rientrando in nessuno dei casi previsti, l’impianto stereo è salvo ma il suo possessore è avvisato.
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