Con la Risoluzione del 20-2-2013 n. 29804 (D.L. 3 agosto 2007, n. 117, art. 6, commi 2-bis e 3 – Divieto di vendita di bevande alcoliche dalla ore 24 alle 6 da parte degli esercizi di vicinato – Liberalizzazione degli orari – Applicazione del divieto alle medie e grandi strutture di vendita. Emanata dal Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per l’impresa e l’internazionalizzazione, Direzione generale per il mercato, la concorrenza, i consumatori, la vigilanza e la normativa tecnica, Divisione IV – Promozione della concorrenza.) è arrivata la risposta con la quale si riporta il parere del Ministero Interno laddove si precisa che “sottolineando che la liberalizzazione degli orari di apertura e chiusura non può comportare che il divieto di vendita di bevande alcoliche di cui all’art. 6 del D.L. n. 117 del 2007 rimanga circoscritto agli esercizi di vicinato, secondo una interpretazione meramente letterale, lasciando fuori dal suo campo di operatività le strutture commerciali di medio-grandi dimensioni, ora ammesse anch’esse all’apertura notturna, anche perché sarebbe determinata un’irragionevole disparità di trattamento in danno degli esercizi di vicinato.
Pertanto, ad avviso della medesima Amministrazione, così individuato il contenuto della fattispecie di cui al richiamato art. 6, comma 2-bis, consegue, in caso di inosservanza, la possibilità di applicazione della sanzione prevista al comma 3 del medesimo articolo 6 per tutti gli esercizi ricompresi nella stessa fattispecie.”
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