Uno degli ultimi aspetti che è stato oggetto di discussione con i colleghi che più si distinguono nell’interpretazione delle disposizioni che regolano il procedimento in esame ha riguardato l’applicabilità della sospensione dei termini durante il periodo feriale, per la proposizione del ricorso giurisdizionale, dopo la recente riforma.
Per il momento il dibattito è aperto e, stante la novità delle modifiche, la questione potrà rimanere aperta almeno sino alle prime pronunce di merito e di legittimità.
Le due tesi partono dal medesimo punto, per poi concludere in maniera diametralmente opposta, per l’inapplicabilità o per l’applicabilità della sospensione dei termini per proporre ricorso, ai sensi e per gli effetti della legge 7 ottobre 1969, n. 742 (Pubblicata nella Gazz. Uff. 6 novembre 1969, n. 281) recante “Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale”. Tale datata disposizione è sopravvissuta alla cesoia dei provvedimenti “taglia-leggi” per effetto del comma 1 dell’articolo 1 del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 179 che, ha ritenuto necessario salvare la legge del 1969.
Secondo l’articolo 1 della legge 742/1969, il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.
Tuttavia, per espressa previsione dell’articolo 3 della medesima legge, “in materia civile, l’articolo 1 non si applica alle cause ed ai procedimenti indicati nell’articolo 92 dell’ordinamento giudiziario 30 gennaio 1941, n. 12, nonché alle controversie previste dagli articoli 429 e 459 del codice di procedura civile…
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