GIURISPRUDENZA
Circolazione stradale
> Rifiuto di sottoporsi all’alcooltest
Corte di Cassazione Penale sez. IV 13/2/2023 n. 5893
Il reato di rifiuto di sottoporsi ad accertamenti sanitari sull’eventuale stato di alterazione psicofisica derivante dall’uso di sostanze stupefacenti, previsto dall’ art. 187, co. 5 cod. strada, è configurabile esclusivamente nel caso in cui sussista il ragionevole motivo di ritenere che il conducente sia sotto l’effetto delle predette sostanze e gli operanti abbiano acquisito elementi utili per motivare l’obbligo di sottoporsi ad analisi di laboratorio.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento