Il Ministero Interno, con parere del 27/2/2013 ha risposto che ”la gestione associata delle funzioni con convenzione deve svolgersi in modo tale che non venga superata la spesa aggregata complessiva in precedenza destinata a tali funzioni dai singoli comuni convenzionati.
Qualora l’ente locale, come nel caso di specie, non abbia registrato una determinata spesa di personale per mancanza di personale interno, con la stipula della convenzione andrà incontro ad una spesa aggiuntiva che, tuttavia, secondo il predetto orientamento, dovrà essere compensata con la minore spesa di personale riferita ad altre funzioni fondamentali da gestire in forma associata.”
Inoltre che “che secondo quanto affermato dalla Corte dei Conti, sezione Autonomie, con la richiamata pronuncia n. 6/2012 i comuni con popolazione compresa tra i 1001 e 5000 ab. “sono suscettibili di incorrere nel divieto di assunzioni previsto dal comma 4 dell’art. 76 della legge 133/2008 e s.m.i. soltanto a decorrere dall’anno 2014, in quanto la valenza sanzionatoria del divieto, ricollegabile all’inosservanza del patto di stabilità, restringe l’ambito soggettivo di operatività della disposizione ai soli enti connotati dall’esistenza di un pregresso vincolo obbligatorio, in forza del quale, gli stessi, possono essere chiamati a rispondere dell’inadempimento ad essi imputabile”
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