– in caso di ebbrezza lieve (sanzione amministrativa) si procede a fermo amministrativo per 180 giorni in conformità all’articolo 214 n.c.d.s. per tutte le categorie di veicoli;
– in caso di ebbrezza media (sanzioni penali), con l’introduzione del nuovo articolo 224-ter che regola dal 13 agosto 2010 l’applicazione delle sanzioni amministrative del fermo e della confisca accessorie a sanzioni penali, si procede ad eseguire il fermo per veicoli diversi da ciclomotori e motoveicoli (consistente nel fermo provvisorio per giorni trenta ai sensi dell’articolo 224-ter), mentre per tali veicoli (ciclomotori e motoveicoli) si procederà (anche) a sequestro ex articolo 213 comma 2-sexies;
– in caso di ebbrezza grave si procederà a sequestro-confisca per ogni categoria di veicolo, ai sensi dell’articolo 186 comma 2 lettera c).
Inoltre, le sanzioni di cui al comma 2 dell’articolo 186 e al comma 3 dell’articolo 186-bis sono raddoppiate. Infine, se il conducente ha provocato un incidente stradale ed è trovato positivo all’alcol con un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), ovvero è in stato di alterazione per l’assunzione di stupefacenti o sostanze psicotrope, oltre alla confisca del veicolo è soggetto alla revoca della patente o del CIGC quando si tratta di ciclomotori…
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