Il conducente ricorre fino all’ultimo grado e la Cassazione Penale (sez. IV sentenza 30.05.2014 n. 22669) gli dà torto.
Infatti, spiega la Cassazione, se è vero che “per incidente si intende sia l’urto del veicolo contro un ostacolo, sia la sua fuoriuscita dalla sede stradale che, interrompendo il normale svolgimento della circolazione stradale, possa provocare pericolo alla collettività, indipendentemente dal coinvolgimento di terzi o di altri veicoli o dal verificarsi di danni alle persone o alle cose”, è altrettanto vero che affinchè ricorra l’aggravante ebbrezza/incidente, è necessario “l’accertamento di un nesso di causalità tra la condotta del conducente e il sinistro, non essendo sufficiente il mero coinvolgimento nel sinistro, in quanto l’aggravamento della pena deriva dal fatto che il legislatore ha attribuito al verificarsi dell’incidente valore sintomatico di effetti particolarmente pericolosi derivanti dall’uso di bevande alcoliche o sostanze stupefacenti”.
Si legge fra le righe della sentenza che l’onere della prova è inverso, vale a dire che per escluder eil collegamento ebbrezza/incidente “è necessario accertare la sopravvenienza di un evento che, inserendosi nell’iter causale, abbia innescato un percorso eziologico completamente diverso rispetto a quello determinato dall’agente ovvero, pur inserendosi nel percorso causale collegato alla condotta, si connoti per l’assoluta anomalia ed eccezionalità”
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