Discostandosi dalla pressoché univoca interpretazione secondo la quale il titolo di guida può essere sospeso solo per violazioni commesse alla guida di veicoli a motore, il Giudice di primo grado aveva invece applicato la sospensione della patente di guida ad un ciclista che “aveva alzato il gomito”.
A seguito del ricorso, la Corte di Cassazione Penale sez. IV 6/5/2013 n. 19413 ha ritenuto “normativamente confermata, nel suo complesso, la consolidata e condivisa giurisprudenza di questa Suprema corte, secondo cui la sospensione di cui si discute può essere disposta solo quando l’imputato sia titolare di titolo abilitativo e si sia posto alla guida di veicolo che richieda uno dei titoli abilitativi per i quali la legge prevede la sospensione medesima.”
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