Tale verbale ha valore di atto endoprocedimentale (strumentale alle successive determinazioni dell’ente locale) e ha efficacia meramente dichiarativa delle operazioni effettuate dalla Polizia municipale, alla quale non è attribuita la competenza all’adozione di atti di amministrazione attiva, all’uopo occorrendo che la competente autorità amministrativa faccia proprio l’esito delle predette operazioni attraverso un formale atto di accertamento.
In quanto tale, esso non può rivestire quella portata lesiva, avverso la quale si renda concreto ed attuale l’interesse ad ottenere tutela giurisdizionale; portata lesiva ravvisabile soltanto nel cennato atto formale di accertamento ex art. 31 comma 4, D.P.R. n. 380 del 2001, con cui l’autorità amministrativa comunale recepisca gli esiti dei sopralluoghi effettuati dalla Polizia e formi, quindi, il titolo ricognitivo idoneo all’acquisizione gratuita dell’immobile al proprio patrimonio.
Ne consegue l’autonoma inoppugnabilità di un simile atto, non essendo dal suo annullamento ritraibile alcuna utilità effettiva, stante la sua non lesività rispetto all’interesse vantato dal ricorrente al mantenimento della titolarità dell’immobile attinto dai contestati interventi edilizi abusivi.
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