Emissioni sonore: la competenza in materia di ordinanze inibitorie

Articolo di Gabriele Mighela

19 Novembre 2020
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L’art. 9 della legge n. 447 del 1995 attribuisce espressamente al Sindaco il potere di adottare ordinanze per il contenimento o l’abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l’inibitoria parziale o totale di determinate attività. Si tratta di un potere sostanzialmente analogo a quello attribuito al Sindaco dal D.Lgs. n. 267 del 2000 (Testo Unico degli Enti Locali), agli articoli 50 e 54, e che, pertanto, deve essere esercitato dal Sindaco stesso, con esclusione della competenza dei dirigenti, cui spetta invece l’adozione di tutti gli atti di gestione del Comune, ai sensi dell’art. 107 del medesimo D.Lgs. n. 267 del 2000” (T.A.R. Piemonte-Torino, sez. I, 12 giugno 2013, n. 708).

Occorre pertanto chiedersi se  il Responsabile del Servizio  che intimi l’interessato a conformarsi alle disposizioni di cui al citato d.P.C.M., si limiti ad azionare gli ordinari poteri di cui all’art. 107 del decreto legislativo n. 267 del 2000, nonché quelli previsti dall’art. 6, della legge n. 447 del 1995 oppure  eserciti o meno poteri extra ordinem.

 

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