Pur dovendo rimettere ogni valutazione a Codesta Autorità, non ci si può esimere dal proporre le seguenti considerazioni, basate su una consolidata giurisprudenza di legittimità. Circa l’esimente invocata, riconducibile secondo la ricorrente all’articolo 4 della legge 689/81, l’adempimento di un dovere esclude la responsabilità del soggetto che commetta un reato o una violazione amministrativa per quello che si potrebbe definire il “principio di non contraddizione”, non potendosi ritenere che la legge preveda un obbligo di compiere un determinato dovere (es., l’arresto obbligatorio in flagranza di reato) e contemporaneamente sanzioni colui che a detto dovere adempie…
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