L’IVASS, con il provvedimento n. 41 del 22 dicembre 2015 ha disposto che “nel caso di stipulazione di contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, la trasmissione del certificato di assicurazione avviene su supporto cartaceo tramite posta o, ove il contraente abbia manifestato il consenso ai sensi del comma 2, su supporto durevole, anche tramite posta elettronica ..”.
Pertanto, il Ministero dell’interno, con circolare in commento ha confermato che per effetto della modifica richiamata, in sede di controllo, può essere esibito agli organi di polizia stradale anche un certificato di assicurazione in formato digitale o una stampa non originale del formato digitale stesso, senza che il conducente possa essere sanzionato per il mancato possesso dell’originale e senza che, ai sensi dell’art. 180, comma 8, del codice della strada possa essere richiesta la successiva esibizione di un certificato originale in formato cartaceo.
Quindi, l’unica verifica possibile sarà costituita dal riscontro presso la banca data dei veicoli assicurati, come peraltro già avviene nei casi in cui non sia possibile la verifica sui documenti originali (conducenti non muniti dei documenti, veicoli in sosta, etc.), ovvero presso la compagnia assicuratrice risultante dal documento in copia.
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