Secondo la
Corte di Cassazione Penale 10/10/2014 n. 42320, ricorre il reato di rifiuto di sottoporsi alla prova alcolemica, sanzionata dall’art. 186/7 C.d.S. quando il conducente rifiuti di farsi accompagnare dalla pattuglia operante presso il luogo ove è custodito l’etilometro. Non ricorre il reato di rifiuto nella sola ipotesi in cui la distanza fra il luogo del controllo su strada e di detenzione dell’etilometro sia ad una distanza non ragionevole. In un caso specifico che ha portato ad una precedente pronuncia (Cassazione Penale sez. IV 14.3.2012 n. 21192 Rv. 252736) è stata ritenuta una distanza non ragionevole 30 km.
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