Art. 480 cod. pen.: “il pubblico ufficiale, che, nell’esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni”.
Occorre ora soffermarsi sui profili penali connessi al rilascio (da parte dell’ufficio tecnico comunale) di un permesso di costruire in assenza dei requisiti richiesti dalle leggi, dai regolamenti e dagli strumenti urbanistici.
Il reato de quo è configurabile allorquando il pubblico ufficiale attesi falsamente incertificati o autorizzazioni amministrative fatti dei quali è destinato a provare la verità.
La figura di falso ideologico avente ad oggetto una concessione edilizia è stata inizialmente ricondotta nel campo di applicazione dell’art. 479 cod. pen. (falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici), per poi essere riportata nel paradigma dell’art. 480 cod. pen., il quale prevede una pena decisamente inferiore (Cass., sez. un., 20 novembre 1996, n. 673). Questa traslazione si spiega in base alla particolare natura della concessione edilizia. Essa rappresenta infatti un “mero” provvedimento autorizzativo di cui all’art. 480 cod. pen. (e non un atto pubblico), “il suo carattere meramente ricognitivo, fondandosi esclusivamente sulla conformità dell’opera da eseguire alle statuizioni degli strumenti urbanistici di riferimento, ne fa risaltare la valenza di atto dovuto, mirante a rimuovere un limite all’esercizio di un singolo diritto, vale a dire quello relativo allo ius aedificandi, rientrante nel più ampio contenuto del diritto di proprietà”(1). Sulla base di tale considerazioni, la Suprema Corte (Cass., 673/1996, cit.) è giunta ad affermare che “la concessione edilizia, quale disciplinata dall’art. 1 l. 28 gennaio 1977, n. 10, rientra nella categoria delle «autorizzazioni», come formulata dall’art. 477 cod. pen. quanto a falsità materiale e dall’art. 480 cod. pen., quanto a falsità ideologica”(2).
Queste considerazioni relative al falso ideologico avente ad oggetto una concessione edilizia (in quanto elaborate sotto la vigenza della l. 10/1977) valgono ovviamente anche per il permesso di costruire che ne ha preso il posto in seguito all’entrata in vigore del Testo Unico in materia edilizia. Questa soluzione assolutamente logica è stata recentemente confermata dalla Corte di Cassazione (Cass. Pen., sez. III, 18 febbraio 2010, n. 6642), la quale ha stabilito come “ai fini della classificazione delle falsità in atti disciplinate dal codice penale, quella ideologica del permesso di costruire rientra nella fattispecie di reato dell’art.480 c.p. che concerne le autorizzazioni amministrative. In tale senso, si sono pronunciate le Sezioni Unite con sentenza n°673/1997 che, pure avendo come referente la pregressa normativa, ha enucleato principi che sono di attualità anche dopo la novazione legislativa introdotta con il TU 380/2001”.
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