Gli organi accertatori possono modificare il destinatario del verbale di contestazione di una infrazione del codice della strada nel solo caso in cui dovesse essere accertato un errore di identificazione dell’autore della violazione. Pertanto, il Comandante della Polizia Locale che dovesse modificare il preavviso di accertamento modificando l’articolo del codice della strada violato sì da ridurre l’entità della somma dovuta per la sanzione e da evitare la decurtazione dei punti prevista per l’infrazione effettivamente commessa, con distruzione dell’originario preavviso di accertamento, incorre nel reato falso materiale di cui all’art.476 del c.p. La conferma del reato è giunta anche dalla Cassazione (sentenza n. 21017/2021) che non ha accolto le tesi difensive del Comandante per una diversa ricostruzione dei fatti contestati.
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