Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa (cfr. ex multis Consiglio di Stato Sez. IV,24.11.2011, n. 6208) l’invio tramite fax del provvedimento amministrativo rappresenta uno strumento idoneo (in assenza di espresse prescrizioni che dispongano diversamente) a determinare la piena conoscenza del provvedimento stesso, in quanto il fax costituisce un sistema basato su linee di trasmissione di dati e su apparecchiature che consentono di documentare sia la partenza del messaggio dall’apparato trasmittente, sia attraverso il c.d rapporto di trasmissione, la ricezione del messaggio in quello ricevente, quindi idoneo a garantire l’effettività della comunicazione.
La presunzione di conoscenza che consegue all’invio della comunicazione a mezzo fax all’indirizzo corretto (accompagnata dal rapporto di ricezione) non ha quindi natura assoluta. Può essere fornita la prova contraria, che può solo concernere la funzionalità dell’apparecchio ricevente, e che può essere fornita solo da chi afferma la mancata ricezione del messaggio (cfr. Cons. di Stato VI, 4 giugno 2007, n. 295).
TAR Lazio-Roma, sez. III, sentenza 30.12.2014 n° 13289
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