Ferie non godute: quando si pagano?

Maurizio Marchi 15 Ottobre 2012
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La questione è nota: l’art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012, convertito in L. n. 135 del 2012 ha previsto il divieto specifico di monetizzare le ferie non godute ai dipendenti al momento di licenziarsi o andare in pensione. Di fatto, con la norma introdotta, si sospende un comportamento di sovente diffuso in quegli enti in cui si consentiva al dipendente di accumulare centinaia e centinaia di ore corrispondenti e giorni di ferie non godute con la necessità di monetizzarle al momento del licenziamento mancando il tempo materiale per sanare l’arretrato con giorni di assenza dal servizio.

Se la norma è chiara e non necessita di interpretazioni per la generalità dei casi, dubbi si sono posti, in particolare con un quesito dell’ARAN, per i casi in cui le ferie accumulate e non godute siano frutto non di una mancata richiesta del dipendente o, peggio, di una mancata programmazione del proprio responsabile di servizio o di settore, quanto a cause non programmabili come, per esempio: morte, malattia o dispensa dal servizio.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, con Nota 8-10-2012 n. DFP/40033 (D.L. n. 95 del 2012 – Art. 5, comma 8 – Abrogazione della liquidazione delle ferie non godute), ha precisato che “Le cessazioni del rapporto di lavoro determinatesi a seguito di un periodo di malattia, di dispensa dal servizio o, a maggior ragione di decesso del dipendente, configurano, invece, vicende estintive del rapporto di lavoro dovute ad eventi indipendenti dalla volontà del lavoratore e dalla capacità organizzativa del datore di lavoro. In base al sopra descritto ragionamento non sembrerebbe, pertanto, rispondente alla ratio del divieto previsto dall’articolo 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012 includervi tali casi di cessazione, poiché ciò comporterebbe una preclusione ingiustificata e irragionevole per il lavoratore il cui diritto alle ferie maturate e non godute per ragioni di salute, ancorché già in precedenza rinviate per ragioni di servizio, resta integro con riguardo alla duplice finalità di consentire al lavoratore di riposarsi rispetto all’esecuzione dei compiti attribuitigli in forza del suo contratto di lavoro e di beneficiare di un periodo di distensione e ricreazione”

In sostanza. E’ possibile ancora monetizzare le ferie qualora non sia stato possibile goderne per malattia, morte o dispensa dal servizio. Immagino che nessuno si auguri di poter godere di tale monetizzazione.

 

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