Furto di oggetti dall’auto: quando è necessaria la querela

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 16096 del 10.3.2017, affronta il caso del furto di un “porta CD” dall’interno di un’auto: non si deve procedere nei confronti del ladro per mancanza di querela. Quali sono i casi in cui questa è necessaria?

Marco Vitali 7 Aprile 2017
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Ruba un porta CD dall’interno di un’auto introducendo la mano attraverso il finestrino aperto. Il Tribunale, considerato che non è configurata alcuna aggravante di reato e non è stata esposta querela, dichiara di non doversi procedere nei confronti dell’imputato. Il Procuratore Generale presenta ricorso in Cassazione.

Reati perseguibili a querela e reati perseguibili d’ufficio

Innanzitutto ricordiamo la differenza che passa fra i reati perseguibili d’ufficio e i reati perseguibili a querela:

  • reati perseguibili d’ufficio: in virtù dell’art. 112 della Costituzione, per il pubblico ministero l’azione penale è obbligatoria, in quanto funzionale alla pretesa punitiva dello Stato, sul solo presupposto che sia pervenuta una notizia di reato. Questo per la generalità dei reati disciplinati all’interno del Codice Penale;
  • reati perseguibili a querela: deve sussistere un’ulteriore condizione di procedibilità, appunto la querela da parte della persona offesa del reato. Ciò lega a doppio filo la punibilità del fatto all’effettiva volontà di chi ha subito quel fatto illecito.

Furto di oggetti dall’interno dell’auto: quando è necessaria la querela

In caso di furti di oggetti dall’interno dell’auto, il discrimine fondamentale è l’esposizione del bene alla pubblica fede. Come recita l’articolo 625 del Codice Penale: se il fatto è commesso su cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, scatta l’aggravante.

La domanda ora è, quando un oggetto all’interno dell’automobile in sosta si considera “esposto alla pubblica fede”? Secondo i giudici:

“Il furto di oggetti che si trovano all’interno di un’autovettura lasciata incustodita sulla pubblica via deve considerarsi aggravato per la esposizione alla pubblica fede, ai sensi dell’art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., quando si tratta di oggetti che, pur non costituendo parte essenziale del veicolo in sosta, ne formano, secondo l’uso corrente, la normale dotazione e non possono agevolmente essere portati con sé dal detentore nel momento in cui si allontana dall’autovettura”.

La giurisprudenza ha già escluso in passato l’aggravante per borselli pieni di carte di credito (non parte della dotazione del veicolo e facilmente trasportabili) e per generi alimentari sottratti dall’abitacolo. Va da sé che il porta CD rubato in questo caso non rientra in alcun modo nella dotazione fondamentale del veicolo e che, volendo, può facilmente essere trasportato nel momento in cui ci se ne allontana.

I giudici della Corte proseguono quindi nel respingere il ricorso: in assenza di querela, considerato il caso, non è dato procedere nei confronti del ladro.

Consulta la Sentenza n. 16096 del 10.3.2017, Corte di Cassazione

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