Gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali: slittano i termini di applicazione normativa alle strade di interesse nazionale

Con D.M. n. 434/2016 viene prorogato al 1° gennaio 2018 il termine di cui all’articolo 1, c. 3, del D.Lgs. n. 35/2011 (in materia di gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali) per l’estensione dell’applicazione della disciplina alle strade della rete stradale di interesse nazionale

20 Dicembre 2016
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E’ stato prorogato al 1° gennaio 2018 il termine di cui all’articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 15 marzo 2011, n. 35 “Attuazione della direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali” ”, di estensione dell’applicazione della disciplina del decreto legislativo alle strade appartenenti alla rete stradale di interesse nazionale.

Il citato Decreto Legislativo 15 marzo 2011, n. 35 riporta, all’articolo 1 commi 1,2,3, le seguenti disposizioni:

Art. 1 – Finalita’ e campo di applicazione articolo 1, direttiva 2008/96/CE

1. Il presente decreto detta disposizioni per l’istituzione e l’attuazione di procedure volte alla valutazione di impatto sulla sicurezza stradale per i progetti di infrastruttura, ai controlli della sicurezza stradale, alla gestione della sicurezza della rete stradale ed alle ispezioni di sicurezza.
2. Il presente decreto si applica alle strade che fanno parte della rete stradale transeuropea, siano esse in fase di pianificazione, di progettazione, in costruzione o gia’ aperte al traffico. Per tutte le altre strade non appartenenti alla rete stradale transeuropea, i contenuti del presente decreto costituiscono norme di principio.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2016 la disciplina contenuta nel presente decreto si applica anche alle strade appartenenti alla rete di interesse nazionale, individuata dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, e successive modificazioni, non comprese nella rete stradale transeuropea, siano esse, a quella data, in fase di pianificazione, di progettazione, in costruzione o gia’ aperte al traffico. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti il termine di decorrenza di cui al presente comma puo’ essere prorogato a data successiva e comunque non oltre il 1° gennaio 2021.
(omissis) “.

 

Consulta il Decreto Ministeriale n. 434 del 7.12.16 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

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