L’autovettura guidata dal conducente non può dirsi esposta alla pubblica fede, per cui non sussiste il danneggiamento aggravato nel comportamento di chi getti volontariamente qualcosa dal proprio veicolo per danneggiarne un altro in transito, al fine di simulare poi un danno (truffa dello specchietto).
Leggi la sentenza della Cassazione sez. II Penale, 30/6/2011 n. 25809
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento