È noto che la polizia giudiziaria deve dare al conducente l’avviso della facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia, senza necessità né di avvertirlo, né tantomeno di attenderlo e ciò nel doveroso rispetto delle garanzie difensive alle quali solo la persona sottoposta all’accertamento urgente, debitamente informata, può rinunciare.
Il Ministero dell’interno aveva suggerito, nel protocollo del 2005, di redigere un verbale a parte, da far sottoscrivere alla persona da sottoporre alle indagini, dove dare atto di aver informato il conducente della facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia; in verità, almeno nella maggior parte dei casi pare sufficiente dare atto nel verbale di accertamenti urgenti sulla persona che l’organo di polizia procedente ha ottemperato all’articolo 114 disp. att. cpp, tenuto conto della fede privilegiata di tale atto; nulla vieta, ovviamente, di utilizzare un avvertimento scritto da far sottoscrivere al conducente, ma il problema si riproporrebbe negli stessi termini ove questo si rifiutasse di firmare, in quanto continuerebbe a far vede l’attestazione dei pubblici ufficiali.
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