Dall’esame combinato del citato articolo 11 e dall’articolo 55 del codice di procedura penale, si evince che l’organo di polizia, quando interviene sul luogo di un incidente stradale, svolge specifiche funzioni di polizia stradale alle quali si aggiungono, nel caso in cui l’evento integri l’ipotesi di reato di cui agli articoli 589 e 590, funzioni di polizia giudiziaria.
Ma qual è lo scopo dell’intervento del rilevamento e dei successivi accertamenti?
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