Un elenco di 58 voci, non esaustivo di quelle opere che possono essere eseguite senza alcun titolo abilitativo fermo restando il rispetto delle prescrizioni contenute negli strumenti urbanistici e nelle normative di settore, come le norme antisismiche, antincendio, igienico-sanitarie, di tutela dei beni culturali e del paesaggio.
L’adozione del Glossario è stata prevista dall’art. 1, comma 2 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, per garantire l’omogeneità del regime giuridico applicato e una terminologia univoca e uniforme su tutto il territorio nazionale.
Il glossario è allegato al decreto del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018 ed entrerà in vigore il 22 aprile.
Nel glossario si riporta
1. Il regime giuridico dell’attività edilizia libera ex art. 6 , comma 1, lettere da a) a e-quinquies), del d.P.R. n. 380/2001 e ex art. 17 del d.lgs. n. 128/2006 .
2. L’elenco delle categorie di intervento che il d .P.R. n. 380/2001 ascrive all’edilizia libera (art. 6 comma 1), specificato da quanto previsto dalla tabella A del d.lgs. n. 222/2016.
3. L’elenco, non esaustivo, delle principali opere che possono essere realizzate per ciascun elemento edilizio come richiesto dall’art. 1, comma 2 del d.lgs. n. 222/2016.
4. L’elenco, non esaustivo, dei principali elementi oggetto di intervento, individuati per facilitare la lettura della tabella da cittadini, imprese e PA.
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