I fotogrammi scaricati dal sito internet “Google Earth”, in quanto rappresentano fatti, persone o cose, costituiscono prove documentali pienamente utilizzabili ai sensi dell’art. 234, comma 1, cod. proc. pen., o 189, cod. proc. pen.
Con tale motivazione, il Tar Calabria, con sentenza n.1604 del 25 settembre 2018, ha ritenuto legittimo l’annullamento della concessione edilizia che era stata fondata su erroneo presupposto dello stato di fatto dei luoghi successivamente accertato attraverso lo strumento Google map.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento