Green pass e vaccinazioni COVID-19 richiedibili agli addetti di polizia ad ordinamento locale dopo il DL n. 24/2022

di Lazzaro Fontana

28 Marzo 2022
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Da venerdì 25 marzo 2022, relativamente a quanto in oggetto, a seguito della entrata in vigore del DL n° 24/2022, si ritiene che questa sia, IN ESTREMA SINTESI, la situazione:

permane l’obbligo, per gli addetti di Polizia Locale (di qualunque età, con più o meno di 50 anni), fino al 15 giugno 2022, di essere vaccinati contro il COVID-19 ma “decade” il provvedimento di sospensione dal servizio, quindi chi era stato a suo tempo sospeso può/deve tornare al lavoro (ciò gli dovrà essere personalmente notificato) ;

 

se un addetto di Polizia Locale torna al lavoro senza essere vaccinato a suo carico è prevista la nota sanzione di 100,00 EURO (bisognerà capire bene se detta violazione possa essere verbalizzata anche direttamente dal Comandante o dovrà essere esclusivamente comunicata dallo stesso al Ministero Salute che la irrogherà attraverso l’Agenzia delle Entrate);

l’addetto di Polizia Locale per potere riprendere il servizio legittimamente deve possedere/presentare il GREEN PASS BASE è sufficiente il tampone negativo in corso di validità – questo obbligo è presente fino al 30 aprile 2022);

 

qualora l’addetto di Polizia Locale NON sia munito del GREEN PASS BASE non può accedere al luogo di lavoro (pertanto non percepirà lo stipendio in quanto tale assenza si considera “ingiustificata” ma senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro): si precisa che l’addetto di Polizia Locale NON VACCINATO e SENZA GREEN PASS BASE se non accede al posto di lavoro (cioè in pratica rimane per “sua scelta” a casa senza stipendio) non dovrebbe (usiamo il condizionale …) soggiacere a nessuna sanzione amministrativa pecuniaria e se non ha 50 anni, neppure a quella, una tantum, di 100,00 EURO, questo in quanto il suo Comandante non si ritiene sia tenuto a segnalare tale situazione al Ministero della Salute (fatta salva diversa futura comunicazione da parte di detto Ministero);

– qualora, invece, l’addetto di Polizia Locale NON VACCINATO acceda comunque al luogo di lavoro SENZA GREEN PASS BASE sarà soggetto, lui personalmente, ad una sanzione amministrativa pecuniaria di 600,00 EURO(per ogni singolo accesso) mentre chi era tenuto a verificare che ciò non succedesse (di solito il Comandante …) sarà soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria di 400,00 EURO.

Ci potremmo, infine, porre la domanda di come ci si dovrà comportare nei confronti degli addetti di Polizia Locale dopo il 30 aprile ma prima del 15 giugno 2022 (in particolate nei confronti di coloro che devono essere assunti, di prima nomina, in tale lasso di tempo …) ma interverrà, molto probabilmente, un altro atto normativo nel mentre … per cui: ai posteri l’ardua sentenza.

C.te Lazzaro Fontana

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