I punti salienti del provvedimento:
- Proroga fino al 31 dicembre 2021 dello stato di emergenza nazionale
- Modifica dei parametri che definiscono i livelli di rischio e consentono il cambio di “colore” alle Regioni e Province autonome
- Esteso l’utilizzo della Certificazione verde Covid-19 a diverse attività.
Decreto Legge 23/7/2021 n. 105 (G.U. 23/7/2021 n. 175)
Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attivita’ sociali ed economiche.
- Articolo 1 – Dichiarazione stato di emergenza nazionale
- Articolo 2 – Modifiche al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e al decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33
- Articolo 3 – Impiego certificazioni verdi COVID-19
- Articolo 4 – Modifiche al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52
- Articolo 5 – Misure urgenti per la somministrazione di test antigenici rapidi
- Articolo 6 – Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19
- Articolo 7 – Misure urgenti in materia di processo civile e penale
- Articolo 8 – Modifiche all’articolo 85 del decreto-legge n. 18 del 2020
- Articolo 9 – Proroga delle misure emergenziali in materia di disabilita’
- Articolo 10 – Misure urgenti in materia di impiego delle guardie giurate in servizi antipirateria
- Articolo 11 – Fondo per il sostegno delle attivita’ economiche chiuse
- Articolo 12 – Disposizioni transitorie e finali
- Articolo 13 – Disposizioni finanziarie
- Articolo 14 – Entrata in vigore
- Allegato 1
IN BREVE
Certificazione verdi Covid-19 Sarà possibile svolgere alcune attività solo se si è in possesso di una Certificazione verde Covid-19 (green pass) che attesti di aver fatto almeno una dose di vaccino oppure essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle ultime 48 ore oppure di essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti, anche in zona bianca:
La Certificazione verde COVID-19 non è richiesta ai bambini esclusi per età dalla campagna vaccinale (fino a 12 anni) e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica, per i quali verrà creata una Certificazione digitale dedicata. Finché questa non sarà disponibile, possono essere utilizzate quelle rilasciate in formato cartaceo. Zone e livelli di rischio L’incidenza dei contagi resta in vigore ma non sarà più il criterio guida per la scelta delle colorazioni (bianca, gialla, arancione, rossa) delle Regioni e Province autonome. Dal primo agosto i due parametri principali saranno:
Misure per lo svolgimento degli spettacoli culturali In zona bianca e in zona gialla, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all’aperto, sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale, e l’accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19. In zona bianca, la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata all’aperto e al 25 per cento al chiuso nel caso di eventi con un numero di spettatori superiore rispettivamente a 5.000 all’aperto e 2.500 al chiuso. In zona gialla la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 2.500 per gli spettacoli all’aperto e a 1.000 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le attività devono svolgersi nel rispetto di linee guida adottate. Misure per gli eventi sportivi Inoltre per la partecipazione del pubblico sia agli eventi e alle competizioni di livello agonistico riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano e del Comitato italiano paralimpico, riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali sia agli eventi e le competizioni sportivi diversi da quelli citati si applicano le seguenti prescrizioni:
Sanzioni I titolari o i gestori dei servizi e delle attività autorizzati previa esibizione del Green pass sono tenuti a verificare che l’accesso a questi servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni. Fondo discoteche È istituito un fondo per i ristori alle sale da ballo. Tamponi a prezzo ridotto Il Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica Covid-19 definisce d’intesa con il Ministro della salute un protocollo d’intesa con le farmacie e con le altre strutture sanitarie al fine di assicurare fino al 30 settembre 2021 la somministrazione di test antigenici rapidi a prezzi contenuti che tengano conto dei costi di acquisto. Fonte: www.salute.gov.it |
PER APPROFONDIRE
Corso on-line in diretta Green Pass: le modalità di svolgimento delle attività economiche, sportive, ricreative Mercoledì 4 agosto 2021 ore 10.00 – 11.00 a cura di Claudio Venghi Il corso fornisce indicazioni operative per la corretta applicazione delle nuove regole imposte dal Decreto Legge n. 105/2021 che, come noto, dal prossimo 6 agosto introduce, nell’ambito delle zone bianche, l’obbligo del Green Pass per lo svolgimento di varie attività economiche, ricreative e sportive. In particolare saranno approfonditi i seguenti aspetti: – il presupposto del possesso del Green Pass per accedere alle attività e luoghi in cui è richiesto; – il ruolo degli uffici comunali e dei settori coinvolti nei controlli; – le sanzioni; – le nuove regole di colorazione delle Regioni; – il raccordo con le norme emergenziali in materia di procedimenti, con particolare riferimento alle competenze dei Comuni e dei relativi settori coinvolti. Attraverso le apposite funzionalità della piattaforma sarà possibile porre domande e quesiti al docente.
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