Guardie venatorie e funzioni di polizia giudiziaria (E. Desii)

15 Gennaio 2014
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Una recente pronuncia della Corte di Cassazione, ponendosi nel solco della giurisprudenza prevalente in argomento, ha ribadito che le guardie venatorie non rivestono la qualifica di agenti di polizia giudiziaria (1).
Il fatto, risalente all’agosto del 2005, era relativo alla contestazione del reato di violazione di domicilio nei confronti di due guardie volontarie del WWF che si erano introdotte in un fondo recintato sorprendendo il proprietario in atteggiamento di caccia. Gli imputati, solo dopo essersi qualificati ed aver spiegato le ragioni della loro presenza, avevano sollecitato l’intervento della polizia provinciale.
La difesa delle due guardie venatorie aveva sostenuto la tesi che la finalità era stata quella di intervenire per interrompere l’attività di bracconaggio. Riguardo ai poteri che andavano attribuiti alle guardie volontarie venatorie ed ambientali, si affermava che queste dovessero rivestire la qualifica di agenti di polizia giudiziaria, anche tenendo conto del fatto che la questione risultava affrontata in giurisprudenza solo relativamente al profilo della possibilità, durante il servizio antibracconaggio, di procedere a sequestri e non, invece, riguardo a quello della facoltà di accedere a fondi privati per interrompere condotte criminose…

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