Continua il lento ma inesorabile cammino verso la riorganizzazione digitale della Pubblica Amministrazione.
Il 27 gennaio 2018 sono entrate in vigore le ultime modifiche al Codice dell’Amministrazione Digitale contenute nel D. Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.
Le modifiche hanno interessato numerosi aspetti della precedente disciplina ed in particolare la parte relativa al domicilio digitale ed ai pubblici elenchi di indirizzi di posta elettronica
Il testo normativo è intervenuto anche sul fronte della definizione del documento informatico con l’intento di conferire valore legale a tutti i documenti informatici redatti nel rispetto delle future linee guida da pubblicarsi a cura dell’Agenzia per l’Italia Digitale alla quale sono stati demandati ulteriori compiti oltre a quelli già in essere.
L’entrata in vigore del decreto rafforza il concetto di “domicilio digitale” che viene ora definito “un indirizzo elettronico, eletto in conformità a quanto previsto dal presente Codice, valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale” (art. 1, comma 1, lett. n-ter).
Un successivo regolamento stabilirà le modalità di individuazione del domicilio digitale per le persone fisiche per le quali non dovrà essere obbligatoria la PEC.
Tutti i domicili digitali dei cittadini che aderiranno al nuovo servizio verranno raccolti in una sorta di indice nazionale realizzato presso l’Agenzia per l’Italia digitale (AgID): un elenco degli indirizzi online delle persone fisiche e dei soggetti privati in formato aperto e liberamente consultabile.
Ad oggi sono pertanto previsti tre elenchi dei domicili digitali:
1. l’elenco dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti e cioè l’Indice nazionale dei domicili digitali (INI-PEC) (articolo 6-bis del CAD);
2. l’Indice degli indirizzi della Pubblica Amministrazione e dei gestori di pubblici servizi (art. 6- ter del CAD);
3. un terzo elenco completamente nuovo, ovvero l’elenco dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato, chiamato dal decreto correttivo «Indice degli indirizzi delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato» (nuovo art. 6-quater del CAD).
Quasi in contemporanea viene pubblicato il decreto interministeriale 18.12.2017 che disciplina le procedure per la notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni del codice della strada, tramite posta elettronica certificata.
Il testo ministeriale trae origine dalla disposizione dettata dall’art. 20, comma 5-quater, del d.l. 69/2013 conv. in legge 98/2013, che prevedeva espressamente che “Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell’economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono disciplinate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le procedure per la notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, tramite posta elettronica certificata nei confronti dei soggetti abilitati all’utilizzo della posta medesima, escludendo l’addebito delle spese di notificazione a carico di questi ultimi.”.
Tali disposizioni, che sostanzialmente rendono obbligatoria la notifica via PEC laddove sia disponibile un indirizzo di posta elettronica certificata relativa al trasgressore o all’obbligato in solido, si collocano in un contesto di procedure ibride in attesa delle disposizioni regolamentari per l’attuazione dell’elenco dei domicili digitali delle persone fisiche e il conseguente adeguamento dei gestionali in uso agli organi di polizia stradale per l’esercizio dei procedimenti sanzionatori.
E’ necessario, quindi, un salto culturale da parte degli addetti ai lavori, i quali dovranno prendere confidenza con una nuova terminologia e con nozioni giuridiche appartenenti al mondo dell’Amministrazione digitale.
La nuova procedura di notificazione ruota intorno al concetto di “domicilio digitale”, per comprendere il quale è appare necessario, oltre a comprendere l’ormai noto significato di “PEC” acquisire anche altre nozioni quali, ad esempio, quello di “identità digitale”, quale sistema unico di autenticazione del cittadino, o quello di “SERC”, inteso come servizio elettronico di recapito certificato.
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