Pubblicato nella G.U. del 23/12/2011 il D.M. Infrastrutture e Trasporti 11/11/2011 n. 213: “Regolamento recante disciplina del rilascio dell’autorizzazione a minore ai fini della guida accompagnata e relativa modalita’ di esercizio”.
Ma chi potrà mettersi alla guida di un’autovettura senza aver compiuto diciotto anni? Sia la norma, cioè le modifiche apportate ad agosto 2010 all’art. 115 cds che il decreto ministeriale sono chiari: i diciassettenni che, già titolari di patente A1 saranno disponibili, dopo aver ottenuto autorizzazione, a frequentare un corso presso un’autoscuola di almeno dieci ore di guida delle quali una parte in ora notturna ed altra in autostrade o strade extraurbane.
E qui casca “l’asino”: l’art. 115 cds, così come è scritto, nulla precisando il decreto ministeriale, precisa che prima di ottenere autorizzazione per guida accompagnata, l’allievo debba guidare con un’autoscuola alcune ore nelle autostrade o in alternativa nelle strade extraurbane (“extraurbane” punto!). In pratica, non essendo precisato “extraurbana principale”, la guida potrà essere effettuata, a scelta, in autostrada oppure (nulla lo vieta) anche in una strada in terra battuta. Pensiamo sarà difficile che intervengano ulteriori modifiche per aggiungere la parola “principale”: ma se così fosse si porrebbe un problema di costituzionalità derivante dal fatto che i cittadini sardi dovrebbero “volare sul continente” per effettuare quelle ore di guida in quanto sull’isola, come è noto, non esistono né autostrade, né strade extra urbane principali. Vedremo come andrà a finire.
Ma vediamo quali sono a grandi linee le regole per questa guida assistita. L’autorizzazione per guidare con la persona a fianco scade al compimento del diciottesimo anno di età oppure anche prima se abbinata a patente di guida A1 con scadenza più ravvicinata nel tempo. Se durante il periodo di guida assistita il minore commette violazioni per le quali è prevista la sospensione della patente di guida, non potendo ai minori (ricordate? A diciotto anni l’autorizzazione decade) applicare una sanzione amministrativa accessoria, viene revocata l’autorizzazione.
Parliamo ora degli accompagnatori. Scritta com’è nell’art. 115 cds, la norma sembra lasciar intendere che non vi sia alcun limite di età per l’accompagnatore, ma in calcio d’angolo ha rimediato il decreto ministeriale precisando il limite massimo di età in sessanta anni.
Sempre restando sull’argomento dell’accompagnatore, sia la norma (art. 115 cds) che il decreto, non brillano per chiarezza per cui non si capisce esattamente se il titolare di patente superiore alla B, per accompagnare il minorenne, debba essere titolare di patente da almeno dieci anni oppure no. Sarà necessario aspettare circolari esplicative, ma il tempo non manca, visto che la norma entra in vigore il 21 aprile 2012. In ogni caso non può essere accompagnatore chi nei cinque anni precedenti ha subito la sospensione della propria patente.
Sconosciuti i motivi per cui il titolare di patente comunitaria o rilasciata da uno stato SEE, per essere accompagnatore, deve essere titolare di capacità divinatorie e chiromantiche. E’ infatti richiesto, per essere inserito nell’elenco dei tre possibili accompagnatori indicati nell’autorizzazione, che la sua patente di guida comunitaria o SEE, oltre che di “anzianità” di almeno dieci anni, sia stata riconosciuta da non meno di cinque anni. Peccato che l’art. 136 cds e la direttiva 2000/56/CE del 14.9.2000, recepita con DM 30.9.2003 n. 40T, non facciano obbligo di riconoscimento della patente ai titolari di patenti UE o SEE. In pratica, se le cose non saranno chiarite, per accompagnare durante la guida assistita, dovranno pensarci cinque anni prima, in modo da farsi riconoscere la patente di guida per tempo.
Come abbiamo visto ci sono ancora alcune cose da chiarire. Ci consola il fatto che da qui al 21 aprile 2012 il c’è tutto il tempo per farlo.
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