In via preliminare va osservato quali siano i mezzi cui la norma fa riferimento:
- autoveicoli e motoveicoli adibiti al servizio di polizia;
- autoveicoli e motoveicoli adibiti al servizio antincendio;
- autoveicoli e motoveicoli adibiti al servizio di protezione civile;
- autoveicoli e motoveicoli del corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (cd. CNSAS) del CAI (trattasi di una struttura operativa di quest’ultimo e inserita nell’articolazione della Protezione Civile), degli organismi equivalenti a questi esistenti in Valle d’Aosta e nelle province autonome di Trento e Bolzano (data la propria ampia autonomia statutaria);
- autoambulanze e veicoli assimilati adibiti al trasporto di plasma ed organi.
A questi si aggiungono anche le cd. ambulanze veterinarie e i mezzi utilizzati in attività di vigilanza zoofila.
Per tutti questi veicoli la norma fissa non un obbligo ma riconosce la possibilità (“è consentito”) di usare il dispositivo acustico supplementare di allarme (cd. sirena) ed anche il dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu (cd. lampeggianti)…
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